Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 37

In vigore dal 3 mar 1961
Le somme da rimborsare per le spese di gestione ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono stabilite in base al punteggio risultante dalla classifica quinquennale o interquinquennale degli uffici locali e delle agenzie, con i criteri previsti dalla tabella B allegata al presente regolamento. Per la modifica della tabella predetta si applica la disposizione dell'. Nei casi in cui sia necessaria una integrazione dell'assegno forfetario per le spese di gestione, l'Amministrazione accerta e determina l'ammontare delle integrazioni stesse, tenendo anche presenti i documenti giustificativi delle spese sostenute, che gli interessati sono tenuti a produrre. Tuttavia, per gli uffici aventi spese di riscaldamento particolarmente gravose, specie per le condizioni climatiche, il rimborso integrativo è concesso anche in base alla documentazione della sola spesa di riscaldamento. Ai fini del rimborso della spesa relativa al riscaldamento dei locali delle agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, l'Amministrazione provveda a determinare la somma da rimborsare, su domanda documentata degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tale eventualità l'Amministrazione può concedere congrui anticipi, nella misura massima dell'80 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-37

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Art. 37 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo