Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. III
Art. 36
In vigore dal 3 mar 1961
In relazione a quanto dispone il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, le funzioni di titolare o di reggente di agenzia sono incompatibili:
a) con l'esercizio di ministro dei culti, avente giurisdizione o cura di anime;
b) con l'esercizio della professione di avvocato, procuratore legale, notaio o patrocinatore legale;
c) con qualsiasi impiego statale o presso ente pubblico;
d) con le funzioni di agente di cambio, tesoriere comunale, esattore delle imposte dirette o rappresentante riconosciuto da essi, nonché con quelle di direttore, cassiere, rappresentante o comunque impiegato di banche o di casse private, di risparmio o simili;
e) con la contemporanea funzione di titolare o reggente di altra agenzia o di ufficio locale.
Ai direttori di ufficio locale, oltre alle incompatibilità richiamate nel primo comma dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica, si applicano anche quelle di cui alle precedenti lettere a) ed e).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-36