Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656
Art. 46
20 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Nel caso che alle agenzie siano affidati i servizi accessori di trasporto e di recapito degli oggetti postali, il compenso previsto dall', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è determinato sulla base della durata giornaliera della prestazione all'uopo occorrente, valutata con i criteri di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato con l' della legge n. 120 suddetta.
Tale compenso è stabilito in ragione di lire quattromila mensili per ogni ora di prestazione giornaliera.
Le variazioni alla aliquota predetta sono disposte con le modalità previste dal precedente .
Il titolare dell'agenzia può fare eseguire il servizio accessorio sotto la propria responsabilità dal coadiutore, ovvero da altra persona idonea con il preventivo nulla osta del direttore provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-46