CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 38

DIVIETI

In vigore dal 21 ott 1960
Durante l'orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili. È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. È proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quelle in cui è regolamentare assunto, salvo il caso di sospensioni di lavoro senza trattamento economico. È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per conto proprio e per conto terzi. L'operaio che commette tale mancanza, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-38

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DIVIETI (Art. 38 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo