CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 35

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

In vigore dal 21 ott 1960
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato. L'azienda dovrà porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha) ricevuto in consegna. L'operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà. Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati all'operaio senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio prima di lasciare lo stabilimento dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato: qualora non lo restituisse in tutto od in parte l'Azienda tratterrà l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo. Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprietà l'Azienda dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri la cui misura verrà stabilita dalle Organizzazioni territoriali. L'Azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell'operaio e in tal caso non corrisponderà più l'indennità ferri di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-35

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