CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 33

ASSENZE

In vigore dal 21 ott 1960
Tutte le assenze devono esistere giustificate. Per le assenze non giustificate l'operaio può essere punito ai sensi dell' (multe o sospensioni) del presente contratto. Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento. Sarà considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi. L'assenza, ancorchè giustificata e autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-33

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ASSENZE (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo