CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 32

DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 21 ott 1960
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia colla dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
DISCIPLINA AZIENDALE (Art. 32 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo