CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 32
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 21 ott 1960
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia colla dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-32