CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 34
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 21 ott 1960
Per gli operai chiamati a ricoprire la carica di Segretario nelle organizzazioni dei lavoratori (confederali o di categoria, a giurisdizione provinciale, regionale o nazionale) che ne facciano espressamente richiesta alla Direzione dell'Azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di due anni con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-34