CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 37
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 21 ott 1960
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio.
L'importo del risarcimento dei danni sarà valutato dalla Direzione dell'Azienda in relazione all'entità del danno subito e sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga.
In caso di reclamo o controversia sulla valutazione del danno, verrà seguita, la procedura di cui all'.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-37