CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 42

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 21 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze) o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore). La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-42

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI (Art. 42 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo