CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 43

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 21 ott 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dell' per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, la indennità di licenziamento verrà così corrisposta: I) per l'anzianità di servizio maturata sino al 30 giugno 1945, nella misura di 16 ore di retribuzione per ogni anno di servizio prestato e per quella maturata dal 1 luglio 1945 al 30 giugno 1948 nella misura di 24 ore di retribuzione per ogni anno di servizio prestato; II) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 30 giugno 1948, nella misura di: a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi due anni compiuti; b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il secondo e sino al quinto compiuti; c) 8 giorni (64 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e sino al dodicesimo compiuti; d) 11 giorni (88 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuti; e) 14 giorni (112 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il diciottesimo anno compiuto. Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terrà conto dell'anzianità di servizio maturata sino al 30 giugno 1948. Le frazioni si computeranno in dodicesimi con esclusione della frazione di mese. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla paga base sulla indennità di contingenza e sull'eventuale terzo elemento nonché sul rateo di gratifica natalizia (8%). Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sarà maggiorata della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-43

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INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo