CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 41

LICENZIAMENTI PER MANCANZE SENZA PREAVVISO E SENZA INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 21 ott 1960
LICENZIAMENTI PER MANCANZE SENZA PREAVVISO E SENZA INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO La direzione potrà infliggere il provvedimento di cui trattasi all'operaio che commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle contemplate nell' (multe e sospensioni). Comunque rientrano nelle infrazioni di cui sopra le seguenti: a) insubordinazione verso i superiori; b) azioni che provochino all'azienda grave documento morale o materiale o azioni delittuose o che costituiscono delitto a termine di legge; c) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali; d) guasti o danneggiamenti volontari ai materiali dello stabilimento o al materiale di lavorazione; e) furto nello stabilimento; f) rissa nell'interno dello stabilimento; g) trafugamento o rivelazione di schizzi, disegni o documenti tecnici o amministrativi; h) esecuzione per proprio conto di lavoro presso clienti dell'azienda dalla quale l'operaio dipende, senza autorizzazione scritta della Direzione dell'azienda stessa; i) abbandono dei posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, nonché abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali di lavorazione o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell' (multe e sospensioni) che abbiano dato luogo nell'anno a due provvedimenti di sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-41

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LICENZIAMENTI PER MANCANZE SENZA PREAVVISO E SENZA INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO (Art. 41 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo