CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 41
41 / 151LICENZIAMENTI PER MANCANZE SENZA PREAVVISO E SENZA INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 21 ott 1960
LICENZIAMENTI PER MANCANZE SENZA PREAVVISO
E SENZA INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
La direzione potrà infliggere il provvedimento di cui trattasi all'operaio che commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle contemplate nell' (multe e sospensioni).
Comunque rientrano nelle infrazioni di cui sopra le seguenti:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) azioni che provochino all'azienda grave documento morale o materiale o azioni delittuose o che costituiscono delitto a termine di legge;
c) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali;
d) guasti o danneggiamenti volontari ai materiali dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) furto nello stabilimento;
f) rissa nell'interno dello stabilimento;
g) trafugamento o rivelazione di schizzi, disegni o documenti tecnici o amministrativi;
h) esecuzione per proprio conto di lavoro presso clienti dell'azienda dalla quale l'operaio dipende, senza autorizzazione scritta della Direzione dell'azienda stessa;
i) abbandono dei posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, nonché abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali di lavorazione o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell' (multe e sospensioni) che abbiano dato luogo nell'anno a due provvedimenti di sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-41