CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 39
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 21 ott 1960
Qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
a) con il richiamo verbale;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di paga base contingenza ed eventuale terzo elemento;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-39