Art. 39 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 39

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 21 ott 1960
Qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza: a) con il richiamo verbale; b) con la multa fino all'importo di tre ore di paga base contingenza ed eventuale terzo elemento; c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni; d) con il licenziamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-39