CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 46

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 21 ott 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'Azienda dovrà rilasciare all'operaio, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'operaio stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-46

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CERTIFICATO DI LAVORO (Art. 46 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo