CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 27

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo sarà considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti della indennità di licenziamento, sempre che il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di un anno dalla ripresa del servizio. L'operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto sarà l'operaio considerato dimissionario. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 370.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-27

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CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI (Art. 27 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo