CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 23

TRASFERIMENTI

In vigore dal 21 ott 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in località diversa dalla normale, e semprechè ciò comporti la necessità per l'operaio stesso di trasferire anche il proprio domicilio, sarà dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per sè e la sua famiglia compreso quindi il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto, o una speciale indennità da concordarsi tra le parti caso per caso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, a tutte le relative indennità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-23

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