CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 26

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

In vigore dal 21 ott 1960
Agli operai che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare. Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagi nocivi o pericolosi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI (Art. 26 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo