Art. 26 · LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 26

26 / 151

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

In vigore dal 21 ott 1960
Agli operai che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare. Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagi nocivi o pericolosi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-26