CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 26
26 / 151LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI
In vigore dal 21 ott 1960
Agli operai che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare.
Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagi nocivi o pericolosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-26