CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 24

TRASFERTE

In vigore dal 21 ott 1960
All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività compete: 1) Il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a, nota documentata, salvo accordo forfetario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennità sostitutiva da stabilirsi dal le competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua; 3) una indennità pari al 50% della retribuzione oraria normale (paga base più contingenza più eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo di lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sarà riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. L'indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dello stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dello stabilimento. Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore, alla durata dell'orario normale di lavoro, all'operaio compete solamente la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda, oltre, naturalmente, al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2). Resta peraltro stabilito che ove la durata del viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. In tal caso non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di cui al punto 3) per un tempo pari a quello così indennizzato. Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovrà servirsi. L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dall'operaio avrà durata superiore a tre mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-24

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TRASFERTE (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo