CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 20
RECLAMI SULLA PAGA
In vigore dal 21 ott 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta-paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio cime non vi provvede perde ogni diritto di reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dall'operaio entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dall'operaio alla Direzione dell'azienda al più presto possibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-20