CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 17

DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 21 ott 1960
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta, la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-17

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DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo