CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 13

FESTIVITÀ NAZIONALI E GIORNI FESTIVI

In vigore dal 21 ott 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le quattro festività nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; c) Capodanno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio); S. Giuseppe (19 marzo); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); S. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1 novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Lunedi di Pasqua (mobile); d) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico degli operai nelle ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) valgono le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-13

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FESTIVITÀ NAZIONALI E GIORNI FESTIVI (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo