CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 8
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 21 ott 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell'orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso (sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Per quanto riguarda i turni effettuati da donne, l'orario di lavoro qualora superi le 6 ore ma non le 8 ore, dev'essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di mezz'ora; qualora superi le 8 ore il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-8