CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 8

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 21 ott 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell'orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso (sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le disposizioni di legge. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni. Per quanto riguarda i turni effettuati da donne, l'orario di lavoro qualora superi le 6 ore ma non le 8 ore, dev'essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di mezz'ora; qualora superi le 8 ore il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora. Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
ORARIO DI LAVORO (Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo