CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 14

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 21 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'. Nessun, operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, nei limiti previsti dalla legge, salvi giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, di regola, non potrà essere abituale. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica degli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base più contingenza più eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo di paga della categoria maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all', sulla contingenza e sull'eventuale terzo elemento. 1) lavoro straordinario diurno (feriale); per le prime due ore, 20%; per le ore successive, 25%; 2) lavoro festivo (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi), 35%; 3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) non compreso in turni avvicendati, 30%; 4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) effettuato in turni avvicendati, 10%; 5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior erario di cui all'), 50%; 6) lavoro straordinario notturno, 50%. La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo o notturno, sarà calcolata sulla retribuzione globale (paga base più contingenza più eventuale terzo elemento). Per quanto riguarda la contingenza si conviene di adottare come quota oraria, ai fini del computo delle maggiorazioni di straordinario, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

La disposizione stabilisce che le ore prestate oltre l'orario normale costituiscono lavoro straordinario, che non può essere abituale, e fissa la fascia notturna tra le 22 e le 6 del mattino. Gli operai sono tenuti a svolgere il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti di legge, salvo giustificati motivi personali di impedimento. Per queste prestazioni vengono riconosciute maggiorazioni percentuali sulla retribuzione normale, differenziate in base alla tipologia di prestazione (dal 10% per i turni notturni avvicendati fino al 50% per lo straordinario notturno o festivo). Tali percentuali di maggiorazione non sono cumulabili tra loro, poiché la più alta assorbe la più bassa. Regole specifiche di calcolo sono inoltre previste per cottimisti, guardiani notturni e addetti a lavori discontinui o di custodia.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina lo svolgimento del lavoro oltre l'orario ordinario, di notte e nei giorni festivi, stabilendo le relative maggiorazioni retributive e i limiti di obbligatorietà per tutelare i lavoratori.

A chi si applica

Si applica agli operai e ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore legno e sughero, inclusi cottimisti e addetti a mansioni discontinue o di custodia.

Esempio pratico

Un operaio di una fabbrica di legno che lavora 2 ore in più rispetto al normale orario feriale riceverà per quelle ore una maggiorazione del 20% calcolata su paga base, contingenza ed eventuale terzo elemento. Se lo stesso lavoratore viene chiamato a svolgere lavoro straordinario durante la notte tra le 22 e le 6, per quelle ore avrà diritto a una maggiorazione pari al 50%.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli operai di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti di legge, salvo giustificati motivi individuali; obbligo del datore di lavoro di corrispondere le maggiorazioni percentuali stabilite calcolate sulla retribuzione normale o secondo le specifiche regole contrattuali.

Domande frequenti

Un operaio può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario o notturno?Nessun operaio può esimersi dall'effettuare tali prestazioni entro i limiti previsti dalla legge, a meno che non sussistano giustificati motivi individuali di impedimento.
Le diverse percentuali di maggiorazione si possono cumulare tra loro?No, le maggiorazioni percentuali non sono cumulabili tra loro, in quanto la percentuale maggiore assorbe quella minore.
Ai guardiani notturni spetta la maggiorazione per il lavoro notturno?No, il testo specifica espressamente che la prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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