CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 14
14 / 151LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 21 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'.
Nessun, operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, nei limiti previsti dalla legge, salvi giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, di regola, non potrà essere abituale.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica degli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base più contingenza più eventuale terzo elemento).
Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo di paga della categoria maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all', sulla contingenza e sull'eventuale terzo elemento.
1) lavoro straordinario diurno (feriale);
per le prime due ore, 20%;
per le ore successive, 25%;
2) lavoro festivo (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi), 35%;
3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) non compreso in turni avvicendati, 30%;
4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) effettuato in turni avvicendati, 10%;
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior erario di cui all'), 50%;
6) lavoro straordinario notturno, 50%.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo o notturno, sarà calcolata sulla retribuzione globale (paga base più contingenza più eventuale terzo elemento). Per quanto riguarda la contingenza si conviene di adottare come quota oraria, ai fini del computo delle maggiorazioni di straordinario, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-14