CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 11

PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA

In vigore dal 21 ott 1960
Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro. Il permesso di uscita dallo stabilimento, deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali. All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-11

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PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo