CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 9
RECUPERI
In vigore dal 21 ott 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-9