CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 21 ott 1960
L'assunzione al lavoro dell'operaio è sempre fatta per un periodo di prova della durata di sei giorni lavorativi, prorogabile, di comune accordo, fino a dodici giorni.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nè di indennità.
All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa paga che non potrà essere inferiore alla paga fissata, nei contratti vigenti, per la categoria alla quale l'operaio verrà assunto. In tale caso l'anzianità dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione.
L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nel caso che la paga non sia stata prestabilita, e, in difetto di accordo, l'operaio verrà retribuito in base alla paga fissata contrattualmente per la categoria nella quale avrà prestato l'opera sua.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-4