CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 3

DOCUMENTI E RESIDENZA

In vigore dal 21 ott 1960
Per essere ammesso al lavoro l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identità o documento equivalente. È in facoltà dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascerà regolare ricevuta. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà il datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione all'operaio stesso per chiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-3

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DOCUMENTI E RESIDENZA (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo