CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 3
DOCUMENTI E RESIDENZA
In vigore dal 21 ott 1960
Per essere ammesso al lavoro l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identità o documento equivalente.
È in facoltà dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia.
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascerà regolare ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà il datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione all'operaio stesso per chiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-3