CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 21 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO REGOLAMENTAZIONE APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAI (testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959) DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, è stato stipulato il 19 giugno 1959 tra le organizzazioni nazionali così costituite: la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lavoro Alessandro Colli assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una Commissione composta dei sigg.: Achille Rossi, Giuseppe Mancosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rava, Dino Stefani, Augusto Mussato, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Gressani, Ercole Domadio, Cataldo Mancuso, Italo Ramorino, G. A. De Angelis, Fausto Arioti, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolò Tucci, Mario Giovene, Edmondo Groppo, Renato Tordeschi, Virgilio Fazioli, Vincenzo Borrello, Mario Cao, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dottore Mario Rossi; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DEL LEGNO aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dal suo Comitato Direttivo nelle persone dei sigg.: Giacomo Bontempi, Chiappino Riserio, Crocchini Sergio, Di Lallo Mario, Diotti Giovanni, Frosini Gino, La Barbera Giuseppe, Mancini Giordano, Meroni Domenico, Mignani Icilio, Morotti Gino, Serafin Francesco, Toccane Antonio; assistiti da una delegazione di lavoratori con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra con la partecipazione dei sigg.: Giovanni Banchio, Giulio Corneo, Vincenzo Lettera, Giovanni Lievore, Giovanni Oggero, Carlo Prescenzi, Delfino Triacchini; con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. nelle persone del dott. Paolo Cavezzali Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig. Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale. Identico accordo è stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.). A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 19 giugno 1959. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate: Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero. Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone, ecc.). Chiarimento a verbale. Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sarà provveduto con contratto a parte. INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO Gruppo A: mobili - infissi e avvolgibili - tappezzieri - bigliardi - carpenteria navale - carri e carrozze - botti e fusti dogati - articoli sportivi - pipe - tranciati e compensati - aste dorate - sediame curvato comune e di serie - tornerie - articoli da disegno - articoli sanitari e igienici - ghiacciaie in serie - forme per calzature - tacchi e cambrioni. Gruppo B: lavorazione del sughero - segherie (produzione di tavolame squadrati e trucioli) - pavimenti in legno (esclusa la posa in opera); lavorazione del giunco. Gruppo C: cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi - zoccolame e fondi per calzature - imballaggi comuni. TABELLE SALARIALI I minimi di retribuzione oraria - risultanti dalle tabelle allegate al contratto 24 luglio 1956, maggiorati del 4,75% (con arrotondamento ai 50 centesimi superiori per gli uomini e ai 25 centesimi superiori per le donne) - sono riportati nelle sei tabelle in calce al presente contratto, del quale fanno parte integrante. . ASSUNZIONE Le assunzioni degli operai verranno effettuate tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformità delle norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-1

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