CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 12

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 21 ott 1960
Il riposo settimanale coincide, normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge. La ditta, quando avesse necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo prestabilito per un lavoratore, dovrà di norma preavvertirne l'interessato entro il giorno precedente alla vigilia del riposo. In caso ma mancato preavviso ai sensi del precedente comma, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana. Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall' per dette festività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
RIPOSO SETTIMANALE (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo