CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 12
12 / 151RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 21 ott 1960
Il riposo settimanale coincide, normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
La ditta, quando avesse necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo prestabilito per un lavoratore, dovrà di norma preavvertirne l'interessato entro il giorno precedente alla vigilia del riposo.
In caso ma mancato preavviso ai sensi del precedente comma, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall' per dette festività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-12