CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 13
13 / 151FESTIVITÀ NAZIONALI E GIORNI FESTIVI
In vigore dal 21 ott 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le quattro festività nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
c) Capodanno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
S. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1 novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
Lunedi di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico degli operai nelle ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) valgono le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-13