CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 23
23 / 151TRASFERIMENTI
In vigore dal 21 ott 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in località diversa dalla normale, e semprechè ciò comporti la necessità per l'operaio stesso di trasferire anche il proprio domicilio, sarà dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per sè e la sua famiglia compreso quindi il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto, o una speciale indennità da concordarsi tra le parti caso per caso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, a tutte le relative indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-23