Art. 33 · ASSENZE
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 33

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ASSENZE

In vigore dal 21 ott 1960
Tutte le assenze devono esistere giustificate. Per le assenze non giustificate l'operaio può essere punito ai sensi dell' (multe o sospensioni) del presente contratto. Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento. Sarà considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi. L'assenza, ancorchè giustificata e autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-33