CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 38
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In vigore dal 21 ott 1960
Durante l'orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
È proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quelle in cui è regolamentare assunto, salvo il caso di sospensioni di lavoro senza trattamento economico.
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per conto proprio e per conto terzi.
L'operaio che commette tale mancanza, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-38