CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 74

In vigore dal 20 ott 1960
L'Istituto potrà richiedere una cauzione ai dipendenti ai quali, per le loro specifiche mansioni, ritenga opportuno affidare in consegna, o custodia strumenti, apparecchi e materiale sanitario, suppellettili e materiale di dotazione. La cauzione che per questo essi sono tenuti a versare non potrà superare l'importo di 30 giorni di retribuzione e potrà essere costituita a mezzo di trattenute sulla retribuzione non superiore al 15% e da effettuarsi mensilmente all'atto dei relativi pagamenti, fino al raggiungimento del suo ammontare complessivo. Il versamento della cauzione dovrà risultare da atto scritto e di essa sarà rilasciata regolare ricevuta al dipendente. Il suo importo dovrà essere però versato in un libretto di risparmio vincolato all'Istituto, mentre gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del dipendente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-74

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Art. 74 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo