CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 79

Preavviso

In vigore dal 20 ott 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto in caso di licenziamento da parte dell'Istituto che non sia per giusta causa, quanto in quello di dimissioni da parte del dipendente, deve essere preceduto da regolare disdetta scritta con osservanza dei seguenti termini di preavviso: A) Personale impiegatizio (medici compresi): fino a 5 anni di servizio, categoria. I: mesi 2; categoria II; un mese, categoria III A e B: giorni 15; da 5 a meno di 10 anni di servizio, categoria I: mesi 3, categoria II: giorni 45; categoria III A e B: giorni 30; da 10 anni di servizio in poi, categoria I: mesi 4; categoria II: mesi 2; categoria III A e B: giorni 45. I fermini anzidetti decorrono dal 15° o dall'ultimo giorno di ciascun mese. B) Personale non impiegatizio: categoria IV e V. fino a 5 anni di servizio 7 giorni; da 5 a 10 anni: 14 giorni; da 10 a 20 anni: 18 giorni; oltre i 18 anni: 21 giorni; categoria VI, fino a 5 anni di servizio: 7 giorni; da 5 a 10 anni: 12 giorni; oltre: 14 giorni. I termini anzidetti decorrono dal giorno successivo a quello del turno di riposo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-79

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Preavviso (Art. 79 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo