CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 78

In vigore dal 20 ott 1960
In caso di sottrazione, imputabile al personale, il responsabile, o in difetto i dipendenti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge e dal presente Con tratto, sono tenuti all'immediato risarcimento del danno. L'Istituto per questo ha facoltà di rivalersi direttamente sia sulla cauzione che sulle altre somme di cui comunque disponesse in dipendenza del rapporto di lavoro. Ove il furto sia dovuto ad opera di terzi, i dipendenti saranno esonerati dal relativo risarcimento a condizione che abbiano dato comunicazione a tempo debito dell'accaduto all'Istituto ed abbiano dimostrato di avere usato normale diligenza nella custodia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-78

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Art. 78 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo