CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 83
In vigore dal 20 ott 1960
La indennità di licenziamento deve essere pagata al dipendente, ove non vi siano contestazioni, all'atto della cessazione del servizio e l'Istituto potrà dedurvi quanto il dipendente avesse diritto di percepire da Casse, pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza non obbligatori compiuti dall'Istituto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-83