Art. 83
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 83

83 / 138
In vigore dal 20 ott 1960
La indennità di licenziamento deve essere pagata al dipendente, ove non vi siano contestazioni, all'atto della cessazione del servizio e l'Istituto potrà dedurvi quanto il dipendente avesse diritto di percepire da Casse, pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza non obbligatori compiuti dall'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-83