CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 87

Dimensioni

In vigore dal 20 ott 1960
Le dimissioni del dipendente anche se egli non sia in servizio debbono essere presentate con disdetta scritta secondo i termini di preavviso stabiliti nell' e fermo restando le sanzioni di cui all'. La rinuncia da parte dell'Istituto alle prestazioni di lavoro del dimissionario per il periodo di preavviso o la richiesta di quest'ultimo ad esserne esentato, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti con la cessazione del servizio. Nella prima ipotesi l'istituto corrisponderà al dimissionario la indennità sostitutiva corrispondente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-87

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Dimensioni (Art. 87 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo