CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 89

In vigore dal 20 ott 1960
La dipendente che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio o che le rassegni durante la gravidanza e puerperio non oltre il 4° mese dal parto avrà diritto ad una speciale indennità pari a quella di licenziamento. Le relative dimissioni, debbono essere presentate per iscritto con i termini previsti dall'. La corresponsione della indennità sarà effettuata allo atto della esibizione, a seconda dei casi, del certificato di matrimonio, del certificato medico di gravidanza e del certificato di nascita del neonato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-89

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Art. 89 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo