CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 90
In vigore dal 20 ott 1960
Il dipendente che lascia il servizio a causa di atti lesivi del suo onore e della sua dignità commessi dal titolare dell'Istituto o di chi per esso, avrà diritto a percepire tutta la indennità di licenziamento e quella sostitutiva, di preaviso come per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Istituto.
Egli ha comunque il dovere di comunicare immediatamente a questo ultimo e per iscritto, le ragioni che hanno determinato il suo allontanamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-90