Art. 90
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 90

90 / 138
In vigore dal 20 ott 1960
Il dipendente che lascia il servizio a causa di atti lesivi del suo onore e della sua dignità commessi dal titolare dell'Istituto o di chi per esso, avrà diritto a percepire tutta la indennità di licenziamento e quella sostitutiva, di preaviso come per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Istituto. Egli ha comunque il dovere di comunicare immediatamente a questo ultimo e per iscritto, le ragioni che hanno determinato il suo allontanamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-90