CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 94

In vigore dal 20 ott 1960
Stagionali, sono gli Istituti che hanno normalmente un periodo di chiusura annuale. Il rapporto dei relativi dipendenti - ove non sia stato diversamente ed espressamente convenuto - si intende regolato dalle particolari disposizioni di legge vigenti in materia di contratto a termine, con la conseguente esclusione di quei diritti che anche nel presente Contratto si riferiscono al personale assunto a tempo indeterminato e particolarmente alle condizioni contenute negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-94

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Art. 94 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo