CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 94
In vigore dal 20 ott 1960
Stagionali, sono gli Istituti che hanno normalmente un periodo di chiusura annuale. Il rapporto dei relativi dipendenti - ove non sia stato diversamente ed espressamente convenuto - si intende regolato dalle particolari disposizioni di legge vigenti in materia di contratto a termine, con la conseguente esclusione di quei diritti che anche nel presente Contratto si riferiscono al personale assunto a tempo indeterminato e particolarmente alle condizioni contenute negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-94