CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 99

In vigore dal 20 ott 1960
Nella ipotesi di anticipata ed ingiustificata risoluzione del contratto a termine da parte del dipendente che porti nocumento ai servizi dell'istituto o alla assistenza degli ammalati, il dipendente, a parte ogni altra azione dell'Istituto, dovrà corrispondergli una indennità in misura pari alla retribuzione che egli avrebbe. Per questo l'Istituto ha la facoltà di effettuare a titolo cautelativo sin (tal momento della assunzione, uni trattenuta sia retribuzione non superiore al 20 per cento e la cui esatta misura sarà precisata negli accordi economici provinciali. Tale cauzione sarà restituita al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma nell'ipotesi di cui al primo comma l'Istituto avrà diritto immediato di ritenzione su di essa, oltrechè sulla retribuzione percipienda e su quant'altro fino alla concorrenza della indennità dovutagli, e fatto salvo ogni altro, diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-99

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Art. 99 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo