CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 98

In vigore dal 20 ott 1960
Qualora, l'Istituto sia costretto per mancanza di ammalati o per altra causa di forza maggiore a cessare la propria attività o a ridurre il numero dei dipendenti prima del termine, ai licenziati spetterà la metà dello stipendio o del salario che essi avrebbero percepito per effetto del contratto, a meno che non trovino altra analoga, occupazione con adeguata retribuzione. In caso di risoluzione anticipati del contratto a termine per fatto o colpa dell'Istituto o di chi per esso, i dipendenti avranno diritto ad una indennità pari alla retribuzione che avrebbero percepito fino al termine stabilito, fatta salva la ipotesi di altra occupazione con identica retribuzione. In caso di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro per fatto o colpa del dipendente ai sensi dell' egli non avrà diritto ad alcun indennizzo e neppure all'importo del biglietto di ritorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-98

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